Il nuovo decreto n. 52/2017 ha proposto procedure più rapide per la prevenzione incendi dell'autorimessa: le semplificazioni si possono applicare alle attività di superficie complessiva coperta superiore a 300 metri quadrati (non sono considerate autorimesse le aree destinate al parcamento dei veicoli ove ciascun posto auto sia accessibile direttamente da spazio scoperto o con un percorso inferiore due volte l'altezza del piano parcamentato).
Tali norme, in vigore dal 1° Aprile 2017, si applicano alle attività riportate all'All.1 che costituisce parte integrante del decreto stesso, nell'ambito delle norme tecniche di cui al decreto del ministero dell'Interno del 3 Agosto 2015, recante "approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art.- 5 del decreto legislativo 8 Marzo 2006, n. 139"
Al fine di non costituire pericolo durante l'operazione di estinzione dell'incendio, deve essere previsto in zona segnalata e di facile accesso, un dispositivo di sezionamento di emergenza che con una sola manovra tolga tensione a tutto l'impianto elettrico dell'autorimessa, compreso quello di eventuali box, alimentati da un impianto elettrico separato (la protezione dai sovraccarichi e dai guasti a terra dell'impianto elettrico ed il dispositivo di sezionamento di emergenza devono essere installati dal compartimento antincendio).
Al fine di non costituire pericolo durante l'operazione di estinzione dell'incendio, deve essere previsto in zona segnalata e di facile accesso, un dispositivo di sezionamento di emergenza che con una sola manovra tolga tensione a tutto l'impianto elettrico dell'autorimessa, compreso quello di eventuali box, alimentati da un impianto elettrico separato (la protezione dai sovraccarichi e dai guasti a terra dell'impianto elettrico ed il dispositivo di sezionamento di emergenza devono essere installati dal compartimento antincendio).