L’art 67 disp. att. c.c. permette ad ogni condomino di poter intervenire all'Assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta il quale agisce in forza dell’istituto del mandato.
Esistono, tuttavia, dei limiti alla rappresentanza ovvero:
- non è possibile rilasciare lettera di delega perpetua ovvero che abbia efficacia protratta oltre alla singola assemblea per la quale viene conferita;
- nei condomini con più di 20 Condomini, il delegato non può rappresentare più di un 1/5 dei condomini e del valore proporzionale;
- in caso di comproprietà dovrà essere presentata un’unica delega, non potendo essere delegate più persone da parte di più comproprietari dello stesso immobile (es. marito e moglie con pareri diversi).
Infine, si evidenzia che la nuova disciplina novellata dalla Lg 220/2012 impedisce, contrariamente a quanto accadeva nel passato, il conferimento di delega all’Amministratore: tali atti sono da ritenersi vietati e dunque nulli.