Ponendo l’attenzione sul numero di proprietari, e non di unità immobiliari, l’art. 1129 c.c. dispone, oggi, che la nomina dell’Amministratore sia fatta nei condomini in cui i proprietari sono più di otto.
Si tenga presente però che:
- al di sotto della soglia indicata, resta comunque sempre possibile scegliere liberamente di nominare un amministratore;
- per fabbricati con unità immobiliari superiori alle otto proprietà è riconosciuta facoltà, anche ad un solo Condomino, di ricorrere all’Autorità Giudiziaria affinché provveda alla nomina dell’Amministratore.