Regole antincendio (più semplici) nelle autorimesse

Il nuovo decreto n. 52/2017 ha proposto procedure più rapide per la prevenzione incendi dell'autorimessa: le semplificazioni si possono applicare alle attività di superficie complessiva coperta superiore a 300 metri quadrati (non sono considerate autorimesse le aree destinate al parcamento dei veicoli ove ciascun posto auto sia accessibile direttamente da spazio scoperto  o con un percorso inferiore due volte l'altezza del piano parcamentato).
Tali norme, in vigore dal 1° Aprile 2017, si applicano alle attività riportate all'All.1 che costituisce parte integrante del decreto stesso, nell'ambito delle norme tecniche di cui al decreto del ministero dell'Interno del 3 Agosto 2015, recante "approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art.- 5 del decreto legislativo 8 Marzo 2006, n. 139"
Al fine di non costituire pericolo durante l'operazione di estinzione dell'incendio, deve essere previsto in zona segnalata e di facile accesso, un dispositivo di sezionamento di emergenza che con una sola manovra tolga tensione a tutto l'impianto elettrico dell'autorimessa, compreso quello di eventuali box, alimentati da un impianto elettrico separato (la protezione dai sovraccarichi e dai guasti a terra dell'impianto elettrico ed il dispositivo di sezionamento di emergenza devono essere installati dal compartimento antincendio).

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